Ecobonus Case Vacanza: una grande opportunità per aumentare la qualità delle strutture extralberghiere

Il Decreto Rilancio rappresenta per il settore turistico italiano delle Case Vacanza un’opportunità storica, in quanto un immobile adeguatamente “efficientato”, per mezzo di uno degli interventi previsti dalla norma, consuma meno energia e consente quindi di ottenere risparmi notevoli per il riscaldamento invernale e/o per il raffrescamento estivo.

La legge consente di ricorrere alle modalità di pagamento con “sconto in fattura” o “cessione del credito”.

Per capirci di più, abbiamo intervistato un tecnico membro della community Vivere di Turismo, l’architetto Patrizio Fracasso.

Da almeno un paio di mesi in Italia si fa un gran parlare del DL Rilancio: di cosa si tratta e quali vantaggi comporterebbe nell’esecuzione di lavori edili, ed in particolare per quelli di ristrutturazione?

Il cosiddetto DL Rilancio è stato emanato lo scorso 18/05, ed è stato convertito in legge solo pochi giorni fa, diventando pienamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento nasce, come la sua stessa denominazione lascia chiaramente intendere, con il preciso obiettivo di innescare la ripartenza di una serie di attività economiche che sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria che ha afflitto il nostro paese nei mesi scorsi, e che ancora non è purtroppo completamente alle spalle, in particolar modo in molti paesi esteri.

Come si sa, l’edilizia è uno di quei settori che più ha risentito della crisi, anche perché il settore in questione non aveva ancora recuperato tutte le “perdite” conseguenti la grande crisi economica globale, innescatasi a livello mondiale a partire dagli anni 2008/2009.

Si sa bene, inoltre, della forza trainante di tale settore, che, con il suo indotto, garantisce una fetta molto significativa del prodotto interno lordo.

Peraltro il parco immobiliare nel nostro paese è estremamente vetusto, il che significa sostanzialmente edifici energeticamente “onnivori”, oltre che con caratteristiche di rispondenza agli eventi sismici altrettanto poco adeguate, come purtroppo capita di verificare ciclicamente in occasione di eventi sismici che interessano il territorio italiano.

Mettendo insieme tutte le esigenze citate, fra le iniziative che potessero garantire una efficace ripresa economica, si è pensato ovviamente anche all’edilizia, promuovendo interventi sul patrimonio immobiliare esistente che potessero consentire, non solo una sollievo economico ad un settore in grande sofferenza, ma anche cogliere l’occasione per garantire interventi virtuosi e migliorativi dal punto di vista dell’’efficientamento energetico, e della capacità di resistenza agli eventi calamitosi del tipo sismico.

In sintesi, cosa prevede la normativa in oggetto?

Risposta. Il Decreto Rilancio, come detto, è diventato legge, la L. n. 77/2020, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 luglio.

La novità sostanziale prevista dalla nuova normativa, e precisamente dall’art. 119 del DL Rilancio e dalle relativa legge di conversione è che, previa la rispondenza a certi requisiti, la detrazione connessa agli interventi “qualificati” di efficientamento, e quindi di risparmio energetico (cosiddetto ECOBONUS) e per quelli di adeguamento sismico (cosiddetto SISMABONUS) si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal contribuente dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ma la novità forse ancora più significativa risiede probabilmente nelle modalità di pagamento dei lavori eseguiti, secondo quanto indicato all’art. 121 della legge in quanto il Committente, se non ha la possibilità di compensare direttamente i crediti maturati nei 5 anni previsti dalla norma, per la cosiddetta “mancanza di capienza fiscale”, ha altre due possibilità, ovvero: ottenere uno “sconto in fattura” da parte dell’impresa esecutrice, oppure ricorrere alla “cessione del credito” direttamente a banche o istituti di credito.

È possibile esplicitare meglio questi meccanismi dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito” con l’aliquota del credito di imposta al 110%, con riferimento al quale più volte recentemente di è sentito parlare della possibilità di effettuare “lavori gratis”?

Sicuramente la possibilità di applicare concretamente i nuovi meccanismi per il pagamento dei lavori rappresenta la chiave del successo delle iniziative promosse dal Governo con questo DL.

Come detto, la nuova normativa introduce per la prima volta un’aliquota di crediti d’imposta superiore addirittura ai costi dei lavori sostenuti, o, più precisamente, stabilisce la maturazione di crediti d’imposta nella misura del 110% rispetto ai costi realmente sostenuti per determinate categorie di lavori, dettagliatamente elencati all’art. 119 del DL Rilancio.

Se quindi il contribuente non è nella condizioni di poter fruire delle detrazioni fiscali maturale nei cinque anni successivi, per “incapienza”, anche perché le quote non utilizzate un anno non possono essere compensaste negli anni successivi, e quindi vanno perse, ha due altre diverse opzioni

La prima opzione consiste nella cessione dei crediti maturati all’impresa esecutrice, ottenendo quindi uno “sconto in fattura” fino ad un massimo del 100% dell’importo dei lavori effettuati – in questo sarà poi l’impresa a utilizzare tale credito di imposta oppure potrà a sua volte ulteriormente cederlo a istituti di credito (la norma prevede la possibilità di cedere più volte i crediti).

La seconda opzione alternativa è rappresentata dalla “cessione del credito” da parte del committente/contribuente direttamente a banche o istituti di credito, che a loro volta riconosceranno al contribuente un importo anche in questo caso fino ad un massimo del 100% delle spese sostenute – questo è il caso cui si potrà ricorrere qualora non si riuscisse ad individuare un’impresa disponibile ad applicare direttamente lo “sconto in fattura” (tale eventualità peraltro è da mettere sicuramente in conto, considerata la situazione in cui in questo momento si trovano in particolare le piccole imprese di costruzioni, dopo il periodo di lockdown).

A fronte del grande ottimismo sull’efficacia di questo provvedimento ed in particolare delle modalità di pagamento dei lavori, cui tutti ci auguriamo naturalmente potranno far seguito le concrete realizzazioni dei lavori individuati, c’è da dire con franchezza che, innanzitutto, si devono attendere, entro i 30 giorni successivi l’approvazione della legge, quindi entro il 18 agosto, i Decreti Attuativi, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del quale in realtà già circola da alcuni giorni una bozza, e che conterrà tutti i chiarimenti e le indicazioni tecniche relative alle caratteristiche ed alle modalità realizzative degli interventi, condizionanti la maturazione dei crediti, e soprattutto da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà fornire invece gli elementi operativi di tipo fiscale.

A ciò si deve aggiungere poi ovviamente la necessità di verificare come il meccanismo verrà messo in atto dagli istituti bancari, che, in quanto destinatari ultimi dei crediti ceduti, e in quanto demandati ad elargire concretamente la liquidità necessaria per pagare i lavori alle imprese, o direttamente, nel caso del ricorso allo “sconto in fattura”, o indirettamente tramite i committenti, nel caso della “cessione del credito” da parte di questi ultimi, saranno i soggetti con cui “contrattare”. Infatti, a fronte di un meccanismo che consentirebbe alle banche un surplus del 10%, qualora venissero erogati importi pari al 100% dei costi effettivi, è verosimile che, viste anche esperienze passate e le voci che si rincorrono in questi giorni, esigeranno una percentuale a loro vantaggio superiore.

Quindi, in estrema sintesi, la legge offre un’occasione sicuramente e pressoché irripetibile per la rigenerazione del patrimonio immobiliare del nostro paese e quindi per la ripartenza dell’intera filiera dell’edilizia, ma, nello stesso tempo, è onesto e precauzionale considerare le possibili limitazioni appena citate.

Si possono dettagliare meglio quali sono gli interventi per i quali è prevista dal DL Rilancio l’applicazione dell’aliquota di detrazione pari al 110% e quali sono le condizioni di base previste?

Innanzitutto è necessario evidenziare che il DL prevede alcuni interventi come “trainanti” ed altri come “trainati” o “secondari”, ovvero alcuni interventi sono da considerare autonomamente tali da far maturare l’aliquota massima di detrazione prevista al 110%, naturalmente previo il soddisfacimento di determinati requisiti, ed altri che invece possono essere realizzati, per raggiungere la stessa aliquota, solo unitamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Tale impostazione della norma vale sia per gli interventi di “efficientamento energetico”, sia per quelli di “adeguamento sismico”.

Gli interventi in oggetto sono descritti all’art. 119 della norma. In particolare, gli “interventi trainanti” di “efficientamento energetico” previsti sono di tre diverse tipologie e cioè precisamente:

1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (sono esclusi immobili di pregio appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) – il massimale previsto per tali spese è pari a € 50.000 per edifici unifamiliari, € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici da 2 a 8 unità, a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici con più di 8 unità immobiliari;

2. intervento sulle parti comuni degli edifici (escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione (almeno classe A), a pompa di calore (anche ibridi o geotermici) anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari, nonché l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente – in questo caso il massimale di spesa previsto è pari a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici da 2 a 8 unità, a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici con più di 8 unità immobiliari e viene riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;

3. intervento su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, ovvero che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (sempre escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione (almeno classe A), a pompa di calore (anche ibridi o geotermici) anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, solo per aree non metanizzate, con caldaie a biomassa 5 stelle, nonché l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (questi ultimi interventi con alcune limitazioni) – il massimale previsto per questi interventi è pari a € 30.000 e la detrazione viene riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Gli “interventi trainati” che possono essere associati ai primi di “efficientamento energetico”, ovvero che possono fruire, come detto, della detrazione maggiorata al 110% a condizione che vengano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”, sono quelli qualificati come di “risparmio energetico” ai sensi della specifica normativa del 2013. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

  • sostituzione e posa di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e installazione di impianti a biomassa;
  • acquisto e installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria (e/o integrazione al riscaldamento);
  • acquisto e installazione di sistemi di building-automation (valido solo per edifici residenziali);
  • acquisto e installazione di schermature solari;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con nuovi scaldacqua in pompa di calore;

L’aliquota del 110% potrà essere inoltre riconosciuta per l’eventuale e congiunta installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, qualora l’installazione sia stata realizzata sempre congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico.

SI fa presente un particolare aspetto introdotto con la conversione in legge del DL, ovvero la previsione secondo cui, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, ad esempio qualora sia soggetto a “vincolo paesaggistico”, oppure gli “interventi trainanti” siano vietati da Regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi “secondari” anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Gli interventi di “efficientamento energetico” previsti devono coinvolgere l’intero edificio, o l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, e consentono di maturare il bonus pari al 110% a condizione che venga soddisfatto il requisito minimo che è inderogabilmente quello di assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (A4).

Il soddisfacimento di tale condizione dovrà essere dimostrato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Inoltre, come accennato, i vari interventi di efficientamento dovranno rispettare i vari requisiti previsti in funzione della tipologia di intervento (massimali specifici di spesa, requisiti tecnici, ecc.), il tutto in attesa che vengano emanati i Decreti Attuativi.

Come detto, anche gli “interventi di adeguamento sismico” consentono di accedere all’aliquota di detrazione del 110%, sempre con ripartizione in 5 rate annuali. Si tratta in particolare degli interventi di “adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici” e degli “interventi di adeguamento sismico atti a ridurre di 1 o 2 classi di rischio”, come previsti dalla specifica normativa in vigore dal 2013. Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 (ad esempio per gli edifici situati in Sardegna, in gran parte della Puglia, ed in buona parte della Pianura Padana), oltre che sempre per gli edifici di pregio delle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi di adeguamento prima menzionati. Anche in questo caso, l’eventuale congiunta installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo comporta l’innalzamento della relativa aliquota di detrazione dal 50% al 110%.

In riferimento agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo installati congiuntamente agli “interventi trainanti” di efficientamento energetico e/o di adeguamento sismico, il Decreto fissa inoltre un massimale complessivo di spesa connesso all’acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, che non deve superare € 48.000, oltre ad altre limitazioni relative al massimale di spesa per kW di potenza nominale e per l’installazione congiunta o successiva di un sistema di accumulo integrato. La detrazione al 110% delle spese è tuttavia subordinata alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata sul posto e non è cumulabile con altri incentivi pubblici (o altre forme di agevolazione pubblica) e con gli incentivi per lo scambio sul posto.

Si fa inoltre presente un altro aspetto di grande rilevanza previsto dal DL Rilancio, sempre all’art. 121. La legge estende la possibilità di ricorrere al pagamento tramite “sconto in fattura” o “cessione del credito” anche per altre categorie di opere per le quali da anni, e con provvedimenti diversi, erano stati introdotti dei bonus fiscali, ovvero, per citarne alcuni:

  • il bonus per il recupero edilizio, il cosiddetto BONUS CASA PER IL RECUPERO EDILIZIO, la cui introduzione risale addirittura alla fine degli anni 80;
  • il bonus per l’efficienza energetica, il cosiddetto ECOBONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO, precedente al nuovo SUPERBONUS 110%;
  • il bonus per l’adozione di misure antisismiche, il cosiddetto SISMABONUS, anch’esso nella sua versione precedente al nuovo SISMABONUS 110%;
  • il bonus per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, il cosiddetto BONUS FACCIATE, introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno in corso;
  • il bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici, nella sua versione precedente all’attuale normativa, risalente alla fine degli anni ’80;
  • il bonus per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, anch’esso nella sua versione precedente all’attuale normativa, risalente al 2013.

Per tali categorie di interventi, tuttavia, varranno le aliquote di detrazioni precedentemente previste, mentre le tempistiche relative dovranno essere meglio precisate – ad esempio, il bonus facciate, con l’aliquota di detrazione pari al 90%, introdotto, come detto, dalla Legge di Bilancio del 2020, avrebbe validità fino al 31/12 di quest’anno, e non anche per tutto il 2021, come per gli interventi specifici di cui alla normativa ora approvata. Analogamente dovrà anche essere precisato l’arco temporale in cui sarà possibile fruire delle detrazioni, in quanto a differenza del DL Rilancio, generalmente per gli altri precedenti bonus, l’arco temporale in cui fruire delle detrazioni era pari a 10 anni.

Stante la gran quantità di norme sui bonus fiscali che di sono via via succedute nel corso degli anni, nella bozza del Decreto Attuativo del MISE, è presente una utilissima tabella riassuntiva di tutti i vari provvedimenti attualmente in vigore, con anche l’indicazione dei vari massimali di spesa previsti per ciascun intervento, cui sarà possibile da ora in avanti fare riferimento, mettendo ordine dalla materia, piuttosto complessa e articolata.

Brevemente, pur in attesa dell’emanazione dei Decreti Attuativi precedentemente citati, quali sono gli adempimenti a carico del committente?

È bene precisare che, specialmente, per gli “interventi di efficientamento energetico”, ma ve ne sono anche e di importanti previsti nel caso degli interventi di adeguamento sismico, gli adempimenti a carico dei committenti non saranno pochi – ed è per questo che mi permetto di consigliare chi vorrà intraprendere interventi di questo tipo, a ricorrere al supporto di tecnici progettisti di comprovata esperienza e capacità professionale, per evitare di incorrere in manchevolezze o carenze progettuali, realizzative o documentali, che potrebbero inficiare le operazioni intraprese, e quindi l’effettiva maturazione e godimento dei crediti d’imposta previsti.

A puro titolo esemplificativo, e ricordando ancora una volta che il tutto dovrà essere confermato dagli attesi Decreti Attuativi, mi limito ad elencare alcuni degli adempimenti o della documentazione che occorrerà acquisire e, ove previsto, depositare o trasmettere.

Innanzitutto la norma prevede che, ai fini dell’opzione per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura” il contribuente richiede un “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui alla detrazione maggiorata al 110%. Tale visto di conformità può essere rilasciato dai commercialisti, dai ragionieri, dai periti commerciali e dai consulenti del lavoro, o dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o ancora dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Inoltre occorrerà acquisire “relazioni di asseverazione” da parte di un tecnico abilitato, che attestino rispettivamente:

  • per gli “interventi di efficientamento energetico“, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute, in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli “interventi di adeguamento sismico“, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, oltre sempre alla corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

A ciò si aggiungono altri adempimenti di tipo documentale che, nel caso degli “interventi di efficientamento energetico”, possono al momento essere così riassunti, stando alle anticipazioni del Decreto Attuativo del MISE:

  • deposito in Comune, ove previsto, della specifica “Relazione Tecnica” , di cui alla vecchia Legge 10/91 e s.m.i.;
  • acquisizione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), prima e dopo i lavori, al fine di comprovare il miglioramento previsto di due classi energetiche;
  • acquisizione, ove previsto, della certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  • effettuazione del pagamento delle spese sostenute con “bonifico parlante”;
  • trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati contenuti nella scheda descrittiva, ottenendo relativa ricevuta informatica;
  • trasmissione all’ENEA, nei casi previsti, dell’asseverazione del rispetto dei requisiti e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute;
  • conservazione, per esibizione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, di tutta la documentazione.

Volendo fare riferimento più direttamente alle “case vacanze”, che impatto e che vantaggi potrebbe avere il DL Rilancio?

Le “case vacanze”, come tutte le unità immobiliari, e volendo considerare solo gli aspetti connessi con l’efficientamento energetico, trarrebbero sicuramente grossi vantaggi gestionali dalla realizzazione di tali tipologie di interventi. Banalmente, un immobile adeguatamente “efficientato”, per mezzo di uno degli interventi previsti dalla norma, consuma meno fonti energetiche, e quindi consente di ottenere risparmi notevoli per il riscaldamento invernale e/o per il raffrescamento estivo.

Inoltre, a parte i possibili interventi di miglioramento della classe sismica degli immobili, secondo quanto previsto dal sismabonus, si ribadisce il fondamentale aspetto della legge che consente di ricorrere alle stesse modalità di pagamento con “sconto in fattura” o “cessione del credito”, anche per altri bonus in vigore, precedentemente citati, ciascuno secondo le aliquote previste dalle varie normative che li hanno introdotti.

Per concludere, e sempre con un’attenzione particolare al segmento delle “case vacanze”, quali sono i soggetti destinatari dei bonus previsti dal DL Rilancio?

Ultimo, e certamente non secondario aspetto da considerare, è effettivamente quello relativo ai soggetti destinatari, ovvero i soggetti che possono fruire dei vantaggi fiscali previsti da questa nuova normativa. Questi ultimi vengono espressamente elencati all’art. 119, comma 9 del DL e della legge di conversione, ma, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno attendere anche a questo riguardo soprattutto il Decreto Attuativo che verrà emanato dall’Agenzia delle Entrate, per evitare di incorrere nell’errore di contare su improprie maturazioni di crediti d’imposta, e quindi in eventuali situazioni che potrebbero dare adito a contenziosi, o a spiacevoli sorprese.

In ogni caso, la norma individua i seguenti soggetti beneficiari:

  • condomini;
  • persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari in loro possesso, per un massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché da enti analoghi, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociali e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In estrema sintesi, la legge offre un’occasione sicuramente e pressoché irripetibile per la rigenerazione del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche delle Case Vacanza e quindi per la rinascita di un settore ricettivo extralberghiero ancora più forte e preparato alle sfide del futuro.

Abbiamo la grande opportunità di approfittare di questo periodo che vede la non presenza di turisti nelle strutture extralberghiere situate nelle città d’arte per effettuare interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico. In questo modo l’Italia si presenterà con infrastrutture ancora più moderne, accoglienti, in grado di non disperdere energia ed ancora più sicure anche dal punto di vista sismico. Indirettamente quindi il Decreto Rilancio aiuta non solo l’edilizia ma anche il turismo.

Per contattare Patrizio e sapere come accedere ai benefici della legge, qui trovate i suoi contatti:

Patrizio Fracassoarch.  Patrizio Fracasso
via Masaccio, 17 – 50136 Firenze
tel. e fax 055/243412
cell. 338/5058404
e-mail: patrizio.fracasso@gmail.com

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