Green Pass ed extralberghiero, facciamo chiarezza

A pochi giorni dall’introduzione del “Green Pass” i gestori di attività extralberghiere si trovano di fronte ad alcuni dubbi e a difficoltà di applicazione del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021.

Sono l’avv. Giuseppe Lattanzio, docente della Vivere di Turismo Business School e da giurista comprendo i loro dubbi poiché online le notizie viaggiano quasi alla velocità della luce e su tantissimi canali, generando a volte anche sfiducia nell’operatore.

Ma è proprio questo il sentimento da provare?

Assolutamente no e vi spiegherò subito il perché.

LA SUCCESSIONE DI NORME SUL GREEN PASS

La misura del “Green Pass” è stata inserita in vari Decreti Legge, cioè atti aventi forza di legge, emanati in casi specifici e di necessità, ma soggetti a conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 dalla loro emanazione.

Precedente al decreto Legge che introduce il “Green Pass” è il D.P.C.M. del 17.06.2021 – Disposizioni
attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143).

Questo D.P.C.M. all’articolo 13 specificava che:

Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre
bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) ……..
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; …”

Leggendo questo articolo i gestori di strutture ricettive hanno ritenuto di rientrare all’interno di coloro i
quali dovrebbero chiedere l’esibizione del “Green Pass” ai propri clienti.

Per strutture ricettive (nel silenzio della norma) dovremmo intendere tutte quelle ricomprese nel Codice
ATECO 55 – Alberghi e strutture simili, spesso identificato per l’assegnazione di aiuti economici.

COSA E’ ACCADUTO DOPO

Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 da cui siamo partiti all’inizio dell’articolo ha modificato il precedente
Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, definendo i casi di applicazione del “Green Pass”

Art. 3 – Impiego certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona
bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9,
comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture
ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al
chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di
ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici”.

Come potete notare sono scomparsi i gestori di attività ricettive, e sin qui tutto bene se non fosse per il
richiamo all’articolo 4 del precedente Decreto Legge (il n. 52 del 22 aprile 2021).

Art. 4 – Attività dei servizi di ristorazione

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da
qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.
33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.

IL RICHIAMO ALLA RISTORAZIONE NEGLI ALBERGHI E IN ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Premetto che nell’analizzare questo punto farò riferimento i B&B e gli Affittacamere senza scendere nel
dettaglio di ogni normativa regionale.

Il richiamo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive ha portato gli operatori del settore
che offrono cibi e bevande in forma di prima colazione (normalmente nei B&B) o come pranzo e cena
(normalmente negli affittacamere), a chiedersi se rientrano anch’essi nella ristorazione su richiamata.

A queste domande anche Federalberghi ha chiesto chiarimenti al Governo.

Per aiutarci nell’interpretazione partiamo da alcuni documenti tra cui la risposta fornita dalla Giunta
Regionale della Regione Marche all’Associazione “Asso B&B Marche”.

Analizzando i documenti in risposta agli stessi dubbi avanzati dall’Associazione la Giunta ha specificato che
“Anche i B&B o gli affittacamere sono in parte interessati alla nuova disposizione per quanto concerne il
servizio di prima colazione. Pur trattandosi di numeri di ospiti limitati, a decorrere dal 6 agosto non sarà
possibile fornire il servizio di prima colazione in aree comuni dell’appartamento al chiuso ad ospiti sprovvisti
della certificazione green pass. Si ritiene pertanto che in caso di presenza nella struttura di ospiti privi di
Green Pass la colazione dovrà essere somministrata direttamente con servizio in camera”.

Quindi, non è richiesto il “Green Pass” per alloggiare nelle strutture ricettive ma resta da sciogliere il nodo
della somministrazione di cibi e bevande.

Dato che questo strumento è richiesto solo per la somministrazione di cibi e bevande al chiuso, gioco forza
sarà possibile godere della bella stagione e, ambienti permettendo, somministrare cibi e bevande in luoghi
aperti.

LE MIE CONCLUSIONI

Il “Green Pass” è stato introdotto con un Decreto Legge i cui effetti termineranno il 23 settembre 2021, e
sino ad allora, senza chiarimenti da parte del Governo, i gestori di strutture ricettive dovranno richiederlo ai
loro ospiti per somministrare cibi e bevande in luoghi comuni chiusi della loro attività ricettiva.

I gestori hanno l’obbligo esclusivamente di richiederne l’esibizione, senza dover effettuare ulteriori controlli
o tenere traccia di questa esibizione in apposite liste.

Qualora dovessero arrivare chiarimenti da parte del Governo integrerò l’articolo il più velocemente
possibile.

In attesa vi auguro una stagione estiva ricca di Clienti e di soddisfazioni.

GIUSEPPE LATTANZIO

36 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari e con un Master di II livello in Diritto Tributario.
Nel 2015 di ritorno da Torino decide di valorizzare tutto ciò che di nuovo e innovativo esiste nel territorio pugliese in cui vive.
Di cui nel 2018 inizia a muovere i primi passi nel settore extralberghiero approfondendo tutto ciò che in diritto e fiscalità riguarda questo settore.
Nasce così nel 2019 “l’avvocato dell’extralberghiero”, per soddisfare le esigenze di tutela, pianificazione legale e crescita di tutti i gestori extralberghieri, piccoli e grandi che essi siano.
Nel 2020 diviene Docente di diritto Extralberghiero nella Vivere di Turismo Business School fondata dal suo mentore, Danilo Beltrante.

Condividi questo articolo:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su telegram
Condividi su whatsapp
Condividi su email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti subito alla newsletter per restare sempre aggiornato.